Art. 6.
(Relazione al Governo e al Parlamento).

      1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Società presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sul proprio assetto organizzativo e sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette la relazione alle Camere per l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari.